21 Ott PROPRIETA’ INDUSTRIALE
- Inibitoria ex art. 131 c.p.i.
Il periculum è in re ipsa ed è rappresentato dall’esclusività dell’utilizzo o comunque del godimento riservato al titolare. In caso di violazione il periculum derivante dallo sfruttamento indebito altrui richiede un intervento immediato che prescinde dalla prova del danno il cui ristoro, in caso di violazione, è limitato in fatto da notevoli difficoltà di accertamento, sì che il danno non può dirsi ristorabile ex post in modo soddisfacente.
E’ quanto statuito dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 21 ottobre 2019 che, nel confermare il provvedimento inibitorio ex art. 131 c.p.i. invocato dallo STUDIO LEGALE TAFURI a tutela di un brevetto industriale, ha rigettato il reclamo proposto dalla Società convenuta per violazione del diritto di proprietà industriale, stabilendo che il pericolo derivante dallo sfruttamento indebito altrui non deve essere supportato da alcuna prova ma richiede un intervento immediato.
- Procura, art. 182 c.p.c.
Il Tribunale di Venezia, nella predetta ordinanza ha altresì richiamato l’articolo 6 della Convenzione EDU che tutela il “diritto a un tribunale” per il quale “le regole formali non possono limitare l’accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza”. Il Tribunale ha ricalcato l’orientamento della Suprema Corte (SSUU 26338/2017) che impone agli organi giudicanti una lettura quanto mai anticonformistica della casistica evitando “per quanto possibile che il processo si chiuda con pronuncia di mero rito per motivi formali”.